Art. 3.

      1. Il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo devono essere impressi sulla parte principale dell'oggetto.
      2. Le tecniche di apposizione dei marchi di identificazione e del titolo sono previste dal regolamento.
      3. Tutte le tecniche di apposizione devono garantire l'individuazione univoca dell'impresa assegnataria del marchio.
      4. Dal regolamento sono altresì previste disposizioni particolari in merito alle tecniche di apposizione dei marchi di identificazione e del titolo e all'indicazione degli stessi nei semilavorati e negli oggetti che non consentono una diretta apposizione, negli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi e negli oggetti costituiti da più parti smontabili non vincolate da saldature.

 

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